Parapetti permanenti linee guida sulla normativa tecnica UNI EN ISO 14122-3

Parapetti permanenti linee guida sulla normativa tecnica UNI EN ISO 14122-3 - KeeGuard parapetto di sicurezza anticaduta - DPC dispositivo protezione collettiva


La normativa italiana (D.Lgs. 81/2008) impone, per garantire un livello di sicurezza univoco e commisurato al rischio, di applicare un’altezza minima di 1,10 m” non solo per i parapetti posti a protezione di impianti e macchinari ma “in linea generale per i nuovi parapetti utilizzati nel settore industriale e artigianale”.

Le regole per la costruzione di parapetti fissi posti a protezione di impianti e macchinari indicate di seguito sono tratte principalmente dalla norma EN ISO 14122-3. Se tuttavia le esigenze dell’azienda impediscono di seguirle alla lettera, i parapetti devono essere progettati e costruiti in base ad una apposita valutazione del rischio. In particolare, la valutazione del rischio va effettuata nei casi in cui le caratteristiche del posto di lavoro comportino rischi ulteriori, ad esempio quando per lavorare occorra sporgersi dal parapetto o accovacciarsi vicino ad esso. Inoltre, occorre sempre tenere in considerazioni le disposizioni dei vari ordinamenti nazionali, qualora maggiormente restrittive.

Secondo la EN 14122-3, il parapetto deve avere un’altezza minima di 1,10 m e il corrimano deve avere un diametro compreso fra 25 e 50 mm. Inoltre, fra un qualsiasi punto del corrimano ed eventuali barriere o ostacoli deve esserci uno spazio libero di 100 mm e le estremità del corrimano non devono presentare spigoli vivi (onde evitare il pericolo di tagli) o bordi in cui possano rimanere impigliati i vestiti.

Altre indicazioni:


  • la distanza fra due montanti non deve superare 1,50 m (misurando dal centro di ogni montante)
  • per evitare la caduta di persone da sotto il corrimano, occorre installare almeno un corrente intermedio oppure una protezione affine” e la distanza fra corrimano/corrente intermedio, corrente intermedio/bordo di arresto al piede e tra i due correnti intermedi non deve superare i 500 mm”


I bordi di arresto al piede servono ad impedire che qualcuno scivoli sotto al parapetto e al contempo ad evitare la possibile caduta di oggetti dalla superficie di calpestio, in quanto potrebbero ferite delle persone: si prevede che debbano avere un’altezza minima di 100 mm. Se poi esiste uno spazio vuoto fra il bordo di arresto al piede e la superficie di calpestio, esso non deve superare i 10 mm.

Inoltre se il corrimano è interrotto da uno spazio vuoto, questo deve avere una larghezza compresa fra 75 mm e 120 mm e gli eventuali punti di passaggio con pericolo di caduta “devono essere sbarrati da un cancello ad auto-chiusura dotato di corrimano e corrente intermedio ad altezza pari a quelli del parapetto”.

La normativa UNI EN ISO 14122-3 prevede anche che i parapetti debbano essere resistenti agli agenti nocivi provenienti dall’ambiente esterno (atmosfera corrosiva, umidità, freddo, ecc.). La robustezza dei parapetti deve essere misurata in base agli agenti esterni che si manifestano durante l’utilizzo previsto. Occorre prestare particolare attenzione alla robustezza degli elementi di fissaggio dei montanti: la normativa prescrive le forze risultanti da carico puntuale a cui devono resistere i vari elementi del parapetto.


PARAPETTO AUTOPORTANTE KEEGUARD

Parapetto permanente di sicurezza anticaduta dispositivi di protezione collettivi (DPC) - KeeGuard dispositivo di sicurezza anticaduta collettiva



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07/12/2020

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